La Società

Mission

Promuoviamo e sosteniamo la ricerca, la formazione e l’aggiornamento nel campo della medicina.

Sostenendo attività di formazione, aggiornamento storico e culturale dell’attività scientifica nel nostro territorio.

Una sinergia tra Medici Diabetologi ed Endocrinologi della provincia di Agrigento.

Consiglio Direttivo

Dott. Giovanni GALLUZZO

Dott. Filippo MONTALTO

Dott. Leonardo RUSSO

Il Presidente

Dott. Giovanni GALLUZZO

Statuto e regolamenti

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE A.M.D.E.A. – Associazione dei Medici Diabetologi ed Endocrinologi Agrigentini –

Art.1 – Denominazione, Sede e Durata

E’ costituita l’associazione denominata Associazione dei Medici Diabetologi ed Endocrinologi

Agrigentini (A.M.D.E.A.), associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata come

associazione.

La sede legale dell’Associazione viene stabilita in Agrigento in viale G.L. Bernini n. 50, e come

sede secondaria in via A. Celi 11.

L’associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e

precisamente:

a) promuovere e sostenere la ricerca, la formazione e l’aggiornamento nel campo della

medicina;

b) promuovere e sostenere attività di formazione, aggiornamento storico e culturale dell’attività

scientifica nel nostro territorio;

c). tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse storico ed

artistico:

d) promuovere, organizzare e coordinare iniziative sociali ed attività di utilità sociale a favore

degli associati, della collettività e di terzi;

e) promuovere, organizzare e coordinare iniziative culturali, scientifiche ed artistiche;

f)

promuovere, organizzare e coordinare iniziative di attività motoria e sportiva individuali ed

aggregate in forma agonistica e non;

g) gestire ai fini di idonea fruibilità i beni e le risorse facenti parte del proprio patrimonio

ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

Per il conseguimento di tali finalità potrà, fra l’altro

h) promuovere, organizzare, coordinare e gestire iniziative sociali, culturali, scientifiche ed

artistiche. in Italia ed all’estero:

i) partecipare a qualsiasi struttura associativa, ad organismi, enti, fondazioni, società.

istituzioni – pubbliche o private, nazionali o internazionali – la cui attività sia rivolta.

direttamente o anche indirettamente, a perseguire scopi analoghi o che comunque tende a

realizzare i suoi scopi:

j)

realizzare, organizzare ed amministrare laboratori e centri di ricerca:

k) gestire e richiedere finanziamenti, compiere attività immobiliare e mobiliare: purché siano

finalizzate agli obiettivi che si propone;

1) svolgere attività sportiva agonistica e non;

m) svolgere attività di formazione, aggiornamento e proposizione, anche organizzando borse di

studio, gestendo spazi polifunzionali e mostre.

Art.3 – Dotazione Patrimoniale

L’Associazione sostiene il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle

proprie attività da:

a) quote di iscrizione e contribuzioni dei soci;

b) contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni simpatizzanti;

c) intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, incluse le sponsorizzazioni;

d) contributi dell’unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di

enti o istituzioni pubbliche e private, di Istituzioni Comunitarie ed Enti Locali, e di ogni

agevolazione prevista dalle leggi vigenti ed emanande anche finalizzai al sostegno di

specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) godimento di beni, mobili ed immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;

1

eventuali donazioni o lasciti testamentari.

L’Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al

raggiungimento dei fini associativi.

Art.4 – Requisiti dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato. All’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

I Soci Fondatori sono: Giovanni Galluzzo (C.F. GLLGNN57D14A3510), Filippo Montalto (C.F.

MNTFPP70P12A089U) e Leonardo Russo (C.F. RSSLRD74D29A089L).

Le altre categorie di Soci, oltre ai Soci Fondatori sono:

Soci Istituzionali

Soci Ordinari

Soci Sostenitori

Soci onorari.

Soci Istituzionali: Pubbliche Istituzioni ed Enti Pubblici che ne fanno richiesta e che all’atto

dell’adesione versano un contributo in denaro o in natura, impegnandosi a sostenere

finanziariamente, od attraverso contribuzioni in natura, iniziative dell’Associazione ritenute

condivisibili.

Soci Ordinari: persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e che all’atto dell’adesione versano

una quota di iscrizione e si impegnano a versare una quota annuale che sarà annualmente

determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero conferendo attività anche professionale o con

il conferimento di beni. L’ingresso del Socio Ordinario è deliberato dall’Assemblea a maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

Soci Sostenitori: persone fisiche e giuridiche ed Istituzioni Pubbliche e Private, e chiunque altro

che, condividendo le iniziative e le finalità dell’Associazione, versa contribuzioni in denaro o in

natura o anche mediante prestazioni d’opera non retribuite.

Soci Onorari: personalità del mondo della cultura, della scienza e comunque delle arti liberali cui l?

assemblea di indirizzo autonomamente o su proposta del Consiglio di Amministrazione ritiene di

conferire tale qualifica. La qualità di socio onorario viene assunta successivamente ad espressa

accettazione da parte della personalità individuata. Ai soci Onorari non sono richiesti contribuzioni

di alcuna natura.

L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo delibera, con voto favorevole della maggioranza,

l’esclusione di un socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti, condotta

incompatibile con gli scopi dell’Associazione, conflitto di interessi e, in caso di enti o persone

giuridiche, per estinzione, apertura di procedure di liquidazione, aperture di procedure concorsuali.

I Soci Fondatori non possono in nessun caso essere esclusi.

I soci possono, in ogni momento, recedere fermo restando il dovere di adempiere le obbligazioni

assunte.

L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà

di recesso. I soci hanno tutti eguali diritti.

Art.5 – Ammissione dei Soci

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a socio al Consiglio

Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente

Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La validità della qualità di Socio, efficacemente

conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento

della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera

tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata

accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale

periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio

dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.

Art.6 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale

di iscrizione;

all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese

dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso

versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art.7 – Perdita della Oualifica di Socio

I soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

dimissioni volontarie:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle

deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle Quote Sociali senza

giustificato motivo:

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,

pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del

sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione,

dall’Assemblea Ordinaria, L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci

radiati per morosità, i quali potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di

iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art. 8 – Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e

deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e

veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (comma 8, lettera d,

art. 148 T.U.I.R.)

Art.9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei Soci;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di

quanto di seguito esposto:

approvazione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

elezioni del Consiglio direttivo;

nomina delle Cariche Sociali;

elezione della Commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome

dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni:

approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo:

approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;

deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di

avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati (comma 8, lettera e, art. 148 del

TUIR.J. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro il

30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la

discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all’Assemblea

deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli

Organi Direttivi dell’Associazione.

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. In prima

convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza

di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il

numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su

tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in

seduta straordinaria, anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del

Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri

del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a

mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione

dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio

residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto

previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni

legislative in materia (comma 8, lettera b, art. 148 T.U.I.R.).

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono

partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio in regola con la quota di iscrizione.

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato

dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportaté su apposito libro dei

verbali.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento

della costituzione e successivamente dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il

Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in

ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali, fino ad

un massimo di undici. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite

e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il consiglio Direttivo rimane

in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente

rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a

maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie

competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere

retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a

fronte dell’attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l’anno e straordinariamente ogni

qual volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate

dall’Assemblea dei Soci;

redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;

fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l’anno e

convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto

dai Soci stessi;

decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività:

adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci:

deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifiche tale necessità;

favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni

di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo con voto consultivo.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la

Rappresentanza e la Firma Sociale. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon

andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano

l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola,

Conti Correnti. Il Presidente sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi

compiti, in via transitoria o permanente, e quando sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni,

per qualsiasi causa, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente),

dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più

scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità (comma 8, lettera b, art. 148 T.U.I.R.).

Art. 14 – Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente

Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra

autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi

generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Agrigento, 8 Luglio 2022